Fattura verso la Pubblica Amministrazione (e non solo): SPLIT PAYMENT e i relativi adempimenti
Coloro che hanno dovuto fatturare all'Amministrazione Pubblica, si sono sicuramente imbattuti nel meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti). Se ancora non è chiaro questo speciale meccanismo per la liquidazione dell'IVA, ti consigliamo di leggere il seguente articolo.
Quando vengono venduti beni o prestati servizi verso la Pubblica Amministrazione, nella gran parte dei casi, il fornitore è obbligato ad emettere la fattura con lo Split Payment, annotando nell'apposita sezione "scissione dei pagamenti". Ma vediamo cos'è e come funziona nel dettaglio.
Il meccanismo speciale dello Split Payment è stato introdotto nel 2014 con la Legge n. 190, e ad oggi è disciplinato dall'art. 17-ter del d.p.r. 633/1972. Lo scopo principale di questo meccanismo, ed il motivo per cui è stato introdotto, è quello di ridurre l'evasione. Vediamo di seguito, in che modo viene raggiunto l'obiettivo.
Cosa comporta l'applicazione dello Split payment?
Solitamente, il fornitore emette fattura "Imponibile+IVA" e incassa l'importo lordo. Entro la scadenza della liquidazione IVA, sempre il fornitore-contribuente versa all'Erario l'IVA dovuta. Ma con il meccanismo dello Split Payment il fornitore (privato) emette la fattura evidenziandone l'IVA, ma incassa solo l'importo imponibile e non l'IVA che verrà versata all'Erario direttamente dal cliente (Pubblica Amministrazione). Come si evince dalla metodologia, evadere l'IVA per il privato fornitore diventa impossibile.
📝ESEMPIO PRATICO: Il fornitore, nei tempi e nelle modalità previste per la fatturazione, emette, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la fattura di euro 100+22(IVA). La Pubblica Amministrazione pagherà al fornitore 100 euro e verserà all'Erario 22 euro. Il fornitore non dovrà adempiere quindi alla liquidazione IVA per tale importo. Da un punto di vista monetario, il fornitore non avrà nessun svantaggio perché non incassa la somma di 22 euro, che avrebbe dovuto, comunque sia, versare successivamente.
Quali elementi devono essere presenti nella fattura con Split payment?
La fattura deve essere emessa con le stesse modalità e rispettando gli stessi tempi di una normale fattura emessa (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione se fattura immediata oppure entro il 15esimo giorno del mese successivo se fattura differita). Per quanto riguarda l'IVA, questa deve essere evidenziata in fattura, infatti il campo "Totale Documento" deve risultare pari all'importo Imponibile+IVA. Il campo invece "Totale da pagare" deve essere pari al solo importo da incassare, ovvero il totale documento al netto dell'IVA. Nel campo "Esigibilità IVA" deve esserci iscritto "Scissione dei pagamenti".
Di seguito un fac-simile di una fattura per capire quali campi è necessario controllare per una corretta fatturazione con split payment. I campi interessati sono evidenziati in rosso.
Si può notare come, a differenze di altri speciali regimi IVA, dove l'IVA non viene proprio applicata, nel meccanismo dello Split Payment, l'IVA e la sua aliquota (nel caso in esame 22%) devono essere evidenziati, perché l'imponibile è effettivamente assoggettato ad IVA nonostante non venga poi riscossa.
Lo Split payment si applica solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni?
No, l'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, prevede un elenco di soggetti obbligati, di cui fanno parte altre tipologie di soggetti oltre gli enti pubblici.
I soggetti verso i quali è obbligatorio applicare lo split payment IVA sono:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
Si evince come l'elenco riguardi tutti soggetti che si possono definire "affidabili per il Fisco", sia perché hanno una partecipazione statale sia per il fatto di essere quotati in Borsa, e quindi rappresentano i giusti soggetti a cui lo Stato di può affidare per cercare di combattere l'evasione.
Ci sono soggetti/fornitori esclusi dal meccanismo dello Split payment?
Si, non tutti coloro che hanno rapporti lavorativi con soggetti elencati nel DPR 633/72 sono obbligati ad adottare questo meccanismo. Coloro che non devono fatturare con split payment sono:
- titolari di partita iva che si trovano in regime dei minimi o in regime forfettario: in entrambi i casi è il regime stesso che non prevede l'applicazione IVA quindi la Pubblica Amministrazione non avrebbe IVA da versare.
- professionisti che operano con ritenuta d'acconto: come previsto dal Decreto Dignità (articolo 12, Dl 87/2018). La Pubblica Amministrazione che riceve la fattura deve, quindi, provvedere al versamento della ritenuta d’acconto, e versare al professionista l’intero importo comprensivo dell’IVA. Il professionista provvederà a liquidare ed a versare l’imposta all’erario entro i termini previsti in base alla propria liquidazione IVA.
- soggetti che applicano il reverse charge (inversione contabile): il regime del reverse charge è già di per sé un regime speciale IVA e come sancito dall'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972, il regime del reverse charge prevale sul meccanismo dello split payment.
Se fate parte di una di queste categorie, dovrete emettere fatture come fate sempre senza tener conto delle indicazioni precedentemente date. La non applicazione dello split payment per questi soggetti E' UN OBBLIGO, non una facoltà.
Come si contabilizza la fattura emessa?
Una volta emessa la fattura sarà necessario contabilizzarla. I tempi e le modalità rimangono quelli definiti per le comuni registrazioni.
Le registrazioni saranno le seguenti:
📌 Il primo passaggio prevede la registrazione della fattura emessa con un solo accorgimento rispetto ad una registrazione normale. Infatti al posto di "IVA c/vendite" dovrà essere utilizzato un conto apposito, come ad esempio "IVA c/split payment".
📌 Il secondo passaggio viene fatto successivamente al primo, nella stessa data. Il conto IVA c/Split Payment va a ridurre direttamente il credito nei confronti del cliente, che come spiegato nei paragrafi precedenti, non verrà incassato.
📌 L'ultimo passaggio consiste nel registrare il pagamento per la somma restante. Nel nostro caso 1.000,00 euro (1.220 - 220). Ovviamente la registrazione va fatta alla data d'incasso.
Per maggiori informazioni potete far riferimento alla CIRCOLARE N. 27/E DEL 07 NOVEMBRE 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha spiegato il funzionamento del meccanismo della scissione dei pagamenti. Considerate però che la Circolare, pur spiegando al meglio il funzionamento, non è aggiornata per quanto riguarda l'esclusione dei professionisti dal meccanismo della scissione dei pagamenti, esclusione che è stata introdotta nel 2018.
Dott.ssa Caterina Peruzzini


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